IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  sulla  istituzione
dell'Ente  razionale  per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso
delle imprese esercenti le industrie elettriche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963,
n.  36,  contenente  norme  relative  ai trasferimenti all'ENEL delle
imprese esercenti le industrie elettriche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963,
n.  138,  contenente  norme relative agli indennizzi da corrispondere
alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
  Vista  la  legge  27  giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al
Governo  per  la emanazione di norme relative all'organizzazione e al
trattamento  tributario  dell'ENEL, e norme integrative della legge 6
dicembre 1962, n. 1643;
  Visto  l'art.  76 della Costituzione Visto l'art. 87, quinto comma,
della Costituzione;
  Ritenuto   che  la  "Impresa  distribuzione  e  produzione  energia
elettrica  Attilio  Vaninetti", con sede in Delebio (Sondrio) rientra
tra  le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
  Sentito il Consiglio dei Ministri
  Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  "Impresa  distribuzione  e produzione energia elettrica Attilio
Vaninetti",  con  sede  in  Delebio (Sondrio), e' trasferita all'Ente
Nazionale per l'Energia Elettrica, con gli effetti previsti dall'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
  La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e'
effettuata  secondo  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.